Il principio “Chi inquina paga” e il suo sistema di riferimento sono stati istituiti dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in merito alla prevenzione e alla riparazione dei danni ambientali.
La direttiva definisce danno ambientale un “danno alle specie e agli habitat naturali protetti, ovvero qualsiasi danno che ha effetti nocivi significativi sul raggiungimento o mantenimento di una situazione favorevole per tali specie ed habitat. (…) danno idrico (…) danno geologico ovvero qualsiasi contaminazione del suolo che provochi un rischio per la salute umana, minacciata dall’introduzione diretta o indiretta, dentro, sopra e sotto il suolo, di sostanze, preparati, organismi e micro-organismi”.
In caso di minaccia imminente all’ambiente naturale, l’operatore è obbligato a prendere immediatamente le misure preventive necessarie.
In caso di danno ambientale causato da un operatore, quest’ultimo deve, senza indugio, informare le autorità competenti e compiere tutti i passi pratici per controllare, contenere, rimuovere o in ogni caso gestire immediatamente ciò che ha causato una contaminazione e/o gli altri fattori di danno per limitare o prevenire ulteriori danni ambientali ed effetti collaterali sulla salute umana o ulteriori danneggiamenti dei servizi; inoltre è obbligato ad implementare misure riparatrici necessarie.
L’operatore dovrebbe sostenere i costi legati alle azioni preventive e riparatrici.
L’operatore non sosterrebbe tali costi qualora il danno ambientale o la minaccia imminente all’ambiente fossero causati da terzi; tuttavia l’operatore è intervenuto in aiuto, nonostante fossero indicate sul posto le misure di sicurezza adeguate o fosse stato predisposto un ordine obbligatorio da parte di un’autorità pubblica (…).
L’operatore potrebbe essere anche esente da responsabilità qualora il danno ambientale o la minaccia imminente non siano legati a una sua mancanza o negligenza ma da un’emissione o evento legittimo e garantito da leggi e regolamenti accettati dalla Comunità e specificati nell’Allegato III della Direttiva 2004/35/CE. L’operatore potrebbe similmente essere esente da responsabilità qualora il danno ambientale o la minaccia imminente siano causati da un’emissione o attività o un altro modo di utilizzare un prodotto considerato pericoloso sulla base di conoscenze tecniche e scientifiche[1].
La legislazione dell’UE include anche la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/99/CE del 19 Novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente attraverso la legge penale. La direttiva specifica quale comportamento costituisce un’offesa criminale qualora illegittima ed intenzionale o almeno con una seria negligenza[2].
[1] Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying environmental damage
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&qid=1421148396828&from=EN
[2] Directive of the European Parliament and of the Council Rady 2008/99/EC of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&qid=1422954126001&from=EN


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